Art. 5.

      1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 3 è rilasciata la laurea in chiropratica. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge e abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.